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Assicurazione obbligatoria, facciamo chiarezza


500 garage privato
Una 500 in un garage privato

Ogni proprietario di auto d'epoca o sportiva sul finire del 2023 si è chiesto se dovesse provvedere ad assicurare ogni veicolo di sua proprietà fermo nel box o nel giardino di casa. Vediamo perché non tutti dovranno assicurare i veicoli obbligatoriamente.


Partiamo con il rassicurare ogni appassionato, non sarà necessario assicurare i veicoli parcheggiati in box, garage o aree scoperte private, a meno che queste non siano di pertinenza del condominio o comunque fruibili da terzi.


La nuova norma è stata creata a seguito della Direttiva Europea n.2021/2118 del 24/11/21

vi riportiamo le testuali parole riportate nella direttiva:


L'articolo 2, comma 1, lettera c) modifica ed integra l'articolo 122 del CAP, che reca la disciplina dei veicoli a motore. Pertanto, tra i dispositivi soggetti all'obbligo di RCA vengono richiamati espressamente i veicoli di cui alla nuova nozione del citato articolo 1, comma, 1, lettera rrr), come modificato dallo schema in commento;

viene chiarito che tale obbligo riguarda i veicoli siano utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Inoltre, dopo il comma 1 dell'articolo 122 CAP sono inseriti i commi da 1-bis a 1-quater.

Il nuovo comma 1-bis chiarisce che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Viene in tal modo incluso nell'ambito di operatività della disposizione in esame il c.d. rischio statico. Si dispone poi che il medesimo obbligo riguardi anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, per esempio i veicoli che trasportano i passeggeri dal gate all'aereo (comma 1-ter). Con l'inserimento del comma 1-quater sono introdotte talune disposizioni in materia sanzionatoria. Nello specifico, si prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del codice della strada (in particolare, esso stabilisce che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro; sono previste ulteriori e specifiche misure sanzionatorie secondo le circostanze). Inoltre, si dispone che la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter (veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione) sia soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo codice della strada (predetta sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta alla metà in specifiche circostanze), mentre la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2 (che viene inserito dalla successiva lettera d) dello schema, in materia di deroga all'obbligo assicurativo) è soggetta alle sanzioni amministrative dell'articolo 193 del Codice della strada, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.


Per prima cosa possiamo notare che la norma cita le parole "terreno" ed "utilizzato" , pertanto possiamo dedurre che se un veicolo viene parcheggiato in un box privato e non viene utilizzato non possa essere equiparato ad un veicolo posteggiato in un terreno privato, magari promiscuo, e che magari venga utilizzato solamente per spostarsi all'interno di esso.

La nota che viene estesa e quella riguardante il "rischio statico" ovvero il rischio di avere un sinistro anche nel momento in cui il veicolo risulti appunto statico e non in movimento. Rischio però non presente nel momento in cui il veicolo risulti fermo nel box privato di casa.


Come seconda cosa si nota che la norma prevede di sanzionare chi "circola" senza la copertura assicurativa, quindi ne sono esenti i veicoli che non circolano perché fermi in un box privato.


Leggendo il testo integrale non si percepisce che l'obbligo riguardi il veicolo fermo nel garage di casa, ma ha il fine di comprendere nella norma tutti quei veicoli che prima non erano considerati tali (quadricicli a motore elettrico, monopattini elettrici, tricicli elettrici) perché la norma sottolinea anche la variazione del riferimento di "veicolo" come segue:


Nella sua formulazione vigente, il CAP definisce come "veicolo" qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Le disposizioni in commento intendono integrare la definizione suddetta, intendendo con tale termine "i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia", con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Viene altresì ricompreso nel concetto di veicolo "qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno". Si definisce inoltre "veicolo" qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno, nonché i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.



E' sicuramente ancora presto per accertare quanto scritto sopra, perché si tratta di un'interpretazione di quanto si legge nella norma, vi invitiamo pertanto ad informarvi costantemente sulla questione, al fine di non incorrere in sanzioni.

Siamo in costante contatto con agenzie assicuratrici, continueremo ad approfondire l'argomento al fine di tenervi aggiornati sulla questione obbligatorietà di assicurazione.


 

Testo: Garage d'epoca e Direttiva Europea n.2021/2118 del 24/11/21






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